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Obbligo del “DURC di congruità”.

Obbligo del “DURC di congruità”.

da Niccolò Betti / mercoledì, 13 Settembre 2023 / Pubblicato il News

Dal giorno 01/11/2021 è attivo il sito internet “EdilConnect” (www.congruitanazionale.it) la cui finalità è certificare il cd. “DURC di congruità”, elemento essenziale per la fruizione di benefici e bonus fiscali connessi ai lavori edili.

Il committente privato di un lavoro edile fiscalmente agevolato, deve richiedere all’impresa affidataria il “DURC di congruità” prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Il “DURC di congruità” è obbligatorio se sussistono tutte le seguenti condizioni:

  1. Devono essere eseguiti lavori edili per i quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile da parte di imprese affidatarie in appalto o subappalto (ad esempio Superbonus, recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, bonus facciate, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine di ricarica di veicoli, ecc.);
  2. Per i lavori privati è obbligatorio se le opere dell’interventi sono di importo complessivo pari o superiore a 70.000 €, considerando quindi nel cumulo anche il valore di opere non prettamente edili (es. elettriche, idrauliche, ecc.). In ogni caso la congruità riguarda solo i lavori edili, quindi le opere non edili non rilevano ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della manodopera edile. Il valore dei 70.000 € deve esser calcolato al netto dell’imposta IVA;
  3. La denuncia di inizio lavori o denuncia nuovo lavoro (DNL) deve essere stata inviata alla Cassa Edile o Edilcassa territorialmente competente dal giorno 1/11/2021;
  4. Non rileva l’iscrizione o meno dell’impresa affidataria alla Cassa Edile o Edilcassa; la registrazione e l’inserimento dei dati per richiedere la congruità è infatti possibile per tutte le imprese affidatarie, iscritte o meno alle casse, sulle quali ricade la congruità per tutti i lavori edili.

Il Durc di congruità è rilasciato dalla Cassa territorialmente competente entro 10 giorni dalla richiesta.

L’eventuale irregolarità del “DURC di congruità” comporta l’emissione per l’impresa affidataria del “DURC contributivo” irregolare, il quale a sua volta comporta per il committente la perdita del diritto alla detrazione di tutti i bonus edili.

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