Sulla Gazzetta Ufficiale 231/2023 del 3 ottobre, è stato pubblicato il Dpcm 27 settembre 2023 che, attuando l’articolo 1 del Dl 20/2023 (convertito nella legge 50/2023), determina per il triennio 2023-2025 i flussi d’ingresso di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sia nell’ambito delle quote, sia al di fuori di esse.
Dopo la strage di Cutro, al fine di contrastare l’immigrazione clandestina e semplificare l’ingresso legale dei lavoratori stranieri, il Governo italiano ha adottato d’urgenza il DL 20/2023 che, in deroga all’articolo 3 del testo unico immigrazione, prevede che le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio italiano per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, non siano più solo fissate annualmente, ma per il triennio 2023-2025.
Il Dpcm stabilisce le quote d’ingresso per ciascuno dei tre anni, tenendo conto dell’analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro effettuata dal ministero del Lavoro, previo confronto con le organizzazioni sindacali. Anche se le quote d’ingresso sono definite per un triennio, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità, verranno adottati ulteriori decreti.
In via generale, il Dpcm prevede che siano ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote complessive: 136.000 unità per l’anno 2023, 151.000 unità per l’anno 2024 e 165.000 unità per l’anno 2025.
Tra le novità di maggior rilievo contenute nel Dpcm 27 settembre 2023, si segnala che vengono riattivate le quote specifiche riservate a colf e badanti (9.500 unità per ogni anno del triennio). Nell’ambito delle quote complessive, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici e di lavoro autonomo, cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote: 53.450 unità per l’anno 2023 (52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo), 61.950 unità per l’anno 2024 (61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo) e 71.450 unità per l’anno 2025 (70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo).
Il Dpcm, sempre nell’ambito della quota massima sopra prevista per i settori particolari per ciascuna annualità, autorizza la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato dei seguenti titoli di soggiorno:
- permessi di soggiorno per lavoro stagionale: 4.000 unità nel 2023, 4.000 unità nel 2024 e 5.000 unità nel 2025;
- permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea: 100 unità per ciascun anno del triennio.
Quelle relative ai cittadini di Paesi che concluderanno con l’Italia nel corso del triennio 2023-2025 accordi di cooperazione in materia migratoria dovranno essere inoltrate dalle ore 9.00 di lunedì 4 dicembre; mentre quelle per lavoro stagionale dalle ore 9.00 di martedì 12 dicembre 2023.
Invece, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli anni 2024 e 2025 decorreranno dal 5, dal 7 e dal 12 febbraio di ciascun anno per le varie tipologie di ingressi.
La data ultima in tutti i casi è il 31 dicembre di ogni anno, salvo che le quote non si esauriscano prima.
Il Dpcm assegna ai Ministeri interni-lavoro-agricoltura-sovranità alimentare-turismo e affari esteri il compito di adottare un’apposita circolare congiunta che dovrà definire le modalità operative oltre a indicare che il datore di lavoro, interessato all’assunzione dello straniero, dovrà aver previamente verificato, presso il Centro per l’impiego, l’indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale.
Dodici mesi acausali dal primo rinnovo o proroga dopo il 5 maggio
La circolare 9/2023 emanata dal ministero del Lavoro fornisce alcuni importanti chiarimenti sulle novità introdotte dal decreto Lavoro (Dl 48/2023).
La circolare – che, si ricorda, non è un atto avente forza di legge, e quindi orienta l’azione degli ispettori del lavoro ma non vincola il giudice – prende posizione innanzitutto su uno dei temi più dibattuti della riforma: il funzionamento della regola transitoria, introdotta in sede di conversione in legge, che consente, per i vecchi contratti a termine e di somministrazione, di azzerare, a certe condizioni, il computo dei mesi di acausaltà, fruendo in tal modo di un nuovo periodo di 12 mesi.
La circolare evidenza che, per applicare il regime transitorio introdotto dalla legge di conversione, bisogna fare riferimento al momento in cui è stato stipulato il contratto di lavoro, se anteriormente al 5 maggio 2023 o a decorrere da tale data.
Per tutti i contatti stipulati da tale data, i datori di lavoro possono liberamente fare ricorso al contratto di lavoro a termine per un ulteriore periodo (massimo) di dodici mesi, senza necessità di ricorrere alle causali, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso dipendente in forza di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023.
In ogni caso, questa facoltà deve tenere conto che resta ferma la durata massima dei contratti a tempo determinato prevista dalla legge (24 mesi) o dalla contrattazione collettiva.
L’espressione «contratti stipulati», secondo la circolare, va riferita sia ai rinnovi di precedenti contratti di lavoro a termine, sia alle proroghe di contratti già in essere: di conseguenza, il regime dei 12 mesi aggiuntivi di acasualità decorre dal primo atto che determina la modifica della durata del rapporto – proroga e rinnovo che sia – successivo al 5 maggio.
Con riferimento al ruolo della contrattazione collettiva, e alla possibilità per le intese siglate dalle parti sociali di definire, una volta completati i 12 mesi, i “casi” di ulteriore ricorso ai rapporti a termine, la circolare precisa che la riforma si limita a riaffermare una regola già presente nelle norme previgenti (nel decreto Sostegni-bis – Dl 73/2021): spetta ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative il compito di individuare tali casi.
Un requisito richiesto anche nell’ipotesi di accordi aziendali in quanto, osserva il Ministero, per tali intese resta fermo il richiamo alla rappresentatività comparativa, dovendosi applicare sempre e comunque la regola generale contenuta nell’articolo 51 del decreto legislativo 81/2015 in ordine alla qualificazione dei soggetti stipulanti.
Restando in tema di contrattazione, la circolare si preoccupa di raccordare le nuove regole con gli accordi collettivi preesistenti, in modo da capire se può ritenersi valida oppure no una regola collettiva: situazione molto rilevante, in quanto solo nel secondo caso (non esiste una disciplina collettiva di ipotesi di ricorso) trova spazio, seppure per un periodo di tempo limitato, l’autonomia individuale.
La circolare analizza diverse ipotesi:
- se un accordo collettivo preesistente fa riferimento a fattispecie legali ormai abrogate (per esempio quelle del decreto Dignità), le relative clausole potranno ritenersi implicitamente superate dalla riforma, con conseguente possibilità di stipulare le causali individuali (ma solo fino al 30 aprile 2024);
- se, invece, un accordo collettivo individua dei casi di ricorso al lavoro a termine in attuazione del decreto Sostegni-bis, considerata la sostanziale identità di tale normativa con le nuove regole, la relativa disciplina collettiva resta valida e vincolante (e quindi non c’è spazio per la causali definite a livello individuale);
- allo stesso modo, restano utilizzabili le causali introdotte da qualsiasi livello della contrattazione collettiva, purché non si limitino a un mero rinvio alle fattispecie legali di cui alla previgente disciplina.
Quanto alle esigenze sostitutive, il Ministero evidenza che nulla è cambiato: resta fermo l’onere per il datore di lavoro di precisare nel contratto le ragioni concrete ed effettive della sostituzione.
Lavoro sportivo nelle ASD: tutte le novità dopo i correttivi
Sintesi delle modifiche in materia fiscale e di lavoro per gli enti sportivi dopo il D.lgs 120 correttivo bis in vigore dal 5 settembre 2023
La riforma generale dello sport decisa con la legge delega 86 2019 potrebbe essere giunta finalmente alla versione finale con il decreto legislativo n. 120 2023 pubblicato il 4 settembre in GU.
Di seguito un riepilogo sintetico delle recenti novità, di gande impatto soprattutto per le realtà dilettantistiche, asd/ssd diffusissime nel territorio nazionale.
Riforma lavoro sportivo nelle ASD
Ricordiamo innanzitutto che il D.Lgs 36 2021, uno dei decreti attuativi della riforma dello sport, poi corretto con il D.lgs 163 2022, sono state previste rilevanti modifiche alla disciplina delle prestazioni lavorative, nelle ASD e SDD, entrate in vigore il 1 luglio prossimo. La data è stata spostata infatti dal Decreto milleproroghe 2023 dall’originario termine del 1 gennaio al 1 luglio 2023.
Il Governo ha poi approvato il 26 luglio 2023 il citato decreto 120 che introduce ulteriori novità (cd “correttivo bis).
Riforma lavoro sportivo: trattamento fiscale e previdenziale
Il Dlgs 36 2021 prevede che i lavoratori che prestano attività per le Asd/Ssd devono essere inquadrati obbligatoriamente
- come lavoratori dipendenti oppure
- come lavoratori autonomi con partita Iva oppure
- come collaboratori coordinati e continuativi
con un limite massimo di settimanale di 18 ore per evitare la riqualificazione come lavoro subordinato e rientrare nelle agevolazioni in materia di imposizione fiscale e previdenziale, ovvero:
- soglia esente da qualsiasi prelievo ridotta da 10.000 euro a 5.000 euro;
- ai redditi compresi fra 5.000 e 15.000 euro l’anno non si applicano ritenute fiscali, ma vengono applicate quelle previdenziali.
- per i compensi oltre i 15.000 euro annui si applicano sia le ritenute fiscali sia quelle previdenziali.
- per i primi cinque anni, i contributi previdenziali saranno calcolati solo sul 50% dei compensi per lavoro sportivo;
Queste novità comportano che entro il 31 ottobre 2023 le associazioni provvedano agli adempimenti ordinari previsti per le prestazioni di lavoro (comunicazioni ministeriali, normativa trasparenza, ecc). (vedi ultimo paragrafo)
Sarà resa disponibile a questo fine una nuova funzione telematica unificata sul portale Sportesalute.
Va anche specificato che il decreto Milleproroghe convertito in legge ha previsto che, pur con l’entrata in vigore del nuovo limite a metà dell’anno, la soglia complessiva per il periodo d’imposta 2023 resta fissata a 15mila euro ( da sottolineare che oltre tale soglia non c’è più la ritenuta del 23% per primo scaglione di reddito fino a 20658,28 euro ma si applica direttamente la tassazione ordinaria).
ASD-SSD Novità e scadenze per fisco e lavoro del decreto correttivo bis
Il nuovo decreto legislativo 120 2023″ correttivo bis” prevede ulteriori novità, tra cui:
- esclusione dei professionisti iscritti ad albi e ordini professionali dalla normativa sul lavoro sportivo “dilettantistico” descritto sopra
- innalzamento del monte ore totale permesso con i contratti di collaborazione coordinata ( secondo il dlgs 36 2021) che sale da 18 a 24 ore
- possibilità di volontariato nel settore sportivo per i dipendenti pubblici con autorizzazione fornita con la formula del silenzio assenso
- nuovi permessi retribuiti per lavoratori dipendenti disabili che prestino attività sportiva nelle federazioni paralimpiche.
- adeguamento statutario degli enti sportivi al Dlgs 36/2021 da effettuare entro il 31 dicembre di quest’anno, pena la cancellazione d’ufficio dell’ente dal Registro sport (per Asd e Ssd , si passa all’esenzione dall’imposta di registro per le modifiche statutarie)
- credito di imposta pari ai contributi INPS per i compensi ai lavoratori sportivi del periodo luglio -novembre 2023o per Asd/Ssd con ricavi fino a 100mila euro annui.
- esclusione dalla base imponibile IRAP per quanto riguarda i compensi non superiori a 85mila euro annui delle collaborazioni coordinate e continuative
- direttori di gara nel settore dilettanti e volontari: limite di 150 euro mensili per i rimborsi spese sostenute con possibilità di autocertificazione;
- abbassamento a 14 anni dell’età minima per l’apprendistato ai fini dell’istruzione secondaria sia nel professionismo, sia nel dilettantismo;
- obbligo di comunicazioni al Registro Sport delle Co.co.co e versamenti contributivi del periodo luglio settembre 2023 entro il 31 ottobre 2023 per:
- Asd e Ssd,
- federazioni nazionali
- enti di promozione sportiva e
- associazioni benemerite.
Co.co.co sportivi esentati dagli obblighi assicurativi Inail
Con la pubblicazione del vademecum lo scorso 28 settembre, il Dipartimento dello sport ha fornito alcuni chiarimenti operativi sulla riforma. Si tratta di uno dei primi documenti di prassi rispetto al quale si attendono ulteriori interventi e provvedimenti in risposta alle attese degli enti di promozione sportiva e altri organismi sportivi. Un tema centrale del documento sono le nuove regole sul lavoro sportivo, nonché le istruzioni operative per le comunicazioni previste in capo a enti e organismi sportivi tramite il Registro nazionale attività sportive dilettantistiche (Rnasd). Un documento che – come anticipato in premessa dallo stesso Dipartimento – non risulta tuttavia aggiornato rispetto alle novità del Dlgs 120/2023 (correttivo-bis), specie quelle ai fini Inail.
Vale a dire rispetto a quelle semplificazioni che esonerano dagli obblighi assicurativi Inail i co.co.co sportivi, trovando applicazione la tutela assicurativa obbligatoria dell’articolo 51, legge 289/2002. In sostanza, i lavoratori sportivi titolari di co.co.co beneficiano dello stesso trattamento previsto ai fini Inail per gli sportivi dilettanti che operano come volontari (articolo 34, comma 4, Dlgs 36/2021). Si tratta di un’agevolazione che non riguarda la generalità dei co.co.co ma solo quelli sportivi. Con la precisazione, dunque, che le istruzioni per l’assolvimento degli obblighi Inail fornite dal Dipartimento valgono per i collaboratori amministrativo-gestionali oltreché per le altre figure di lavoratori diversi dai co.co.co sportivi.
Altro aspetto da chiarire riguarda, poi, la materia Inps. Per i co.co.co sportivi è prevista la possibilità di effettuare la comunicazione mensile sui dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi direttamente tramite il Rnasd. Un’agevolazione che il correttivo-bis ha introdotto in termini di facoltatività e non di obbligo. Sulle concrete modalità operative, tuttavia, nulla dice il Dipartimento nel citato vademecum: occorrerà attendere indicazioni per comprendere la portata applicativa.
Peraltro, sempre con riguardo ai contributi dei co.co.co. sportivi, non è ancora stato emanato il provvedimento recante i termini e le modalità di concessione di quella misura da ultimo novellata nel correttivo-bis. Vale a dire quel contributo che spetta alle Asd/ssd con ricavi non superiori a 100mila euro e previsto in misura pari ai contributi previdenziali versati sui compensi dei co.co.co sportivi nei mesi da luglio a novembre 2023. In attesa di ulteriori aggiornamenti e chiarimenti sarà importante monitorare la pratica attuazione da parte degli organismi sportivi delle nuove disposizioni in tema di lavoro anche attraverso la raccolta delle loro testimonianze.
Assicurazione Inail per tutte le attività scolastiche di docenti e alunni
Diventa operativo l’ampliamento della tutela Inail nel comparto scolastico, come disposto dall’articolo 18 del decreto legge 48/2023. Con la circolare 45/2023 pubblicata il 26 ottobre, Inail ha illustrato le novità e fornito le modalità di assicurazione per le istituzioni scolastiche o formative.
Finora, in base al Dpr 1124/1965, l’assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ha riguardato, per i docenti:
- l’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche (per esempio computer, fotocopiatrici) o i rischi derivanti dalla presenza tali dispositivi nell’ambiente in cui si lavora;
- esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro (scienze motorie, attività di sostegno, accompagnamento viaggi di istruzione);
- infortunio in itinere.
Per gli studenti, gli eventi verificatisi durante esperienze tecnico-scientifiche, esperienze di lavoro, esercitazioni pratiche inclusi gli esami (scienze motorie, gite…), esclusi gli infortuni in itinere.
La circolare Inail spiega che, con le novità introdotte dal decreto legge Lavoro, al momento solo per l’anno scolastico 2023-24, la tutela si amplia a tutte le attività di insegnamento e apprendimento per le quali vige la presunzione legale di pericolosità e, per quanto riguarda il personale scolastico, include docenti (professori e ricercatori anche a tempo determinato), docenti a contratto, assegnisti e contrattisti di ricerca e copre tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative incluso l’infortunio in itinere, con il limite del rischio elettivo.
Per quanto concerne alunni e studenti, ora vengono inclusi quelli della scuola dell’infanzia e comprende tutte le attività di apprendimento, quindi comprende, ad esempio, cadute dalle scale, attività ricreative, mensa, gite, tirocini curriculari e gli infortuni avvenuti nel tragitto tra scuola e luogo in cui si svolge un’esperienza di alternanza scuola-lavoro.
Le principali prestazioni Inail per il comparto scolastico includono, a titolo d’esempio, l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (con alcune limitazioni di soggetti e settori), indennizzo del danno biologico per menomazioni dell’integrità psicofisica di almeno il 6%, rendita ai superstiti, cure integrative riabilitative, dispositivi e interventi per il recupero dell’autonomia, assegno di incollocabilità.
La circolare 45/2023 illustra, inoltre, le modalità di assicurazione, che sono differenti in relazione al fatto che l’istituzione scolastica o formativa sia statale o meno e gli assicurati siano docenti, altri lavoratori, alunni e studenti.
In particolare gli istituti statali non devono effettuare alcun adempimento, mentre scuole e istituti non statali dovranno provvedere con l’autoliquidazione 2023-2024 relativamente ai docenti, mentre il premio per gli studenti dovrà essere versato entro il prossimo 16 novembre.