A partire dalle fatture elettroniche emesse dal giorno 1° gennaio 2021, il pagamento dell’ imposta di bollo sulle fatture elettroniche avrà le seguenti scadenze:
• I trimestre, entro il giorno 31 maggio (codice tributo 2521);
• Il trimestre, entro il giorno 30 settembre (codice tributo 2522);
• Hl trimestre, entro il giorno 30 novembre (codice tributo 2523);
• IV trimestre, entro il giorno 28 febbraio dell ‘anno successivo (codice tributo 2524).
Qualora l’ imposta di bollo dovuta sul primo trimestre sia inferiore a 250,00 Euro, il versamento può essere cumulato con quello per il secondo trimestre. Se anche aggiungendo quanto dovuto per il secondo trimestre
l’imposta di bollo complessiva dovuta fosse inferiore a 250,00 Euro, il tutto può esser versato entro il giorno 30 novembre.
L’Agenzia delle Entrate entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, metterà a disposizione la correzione delle fatture che non recano, ove dovuta, l’ assolvimento dell ‘ imposta. Per il solo
secondo trimestre lo farà entro i I IO settem bre dell’ anno d i riferimento.
In assenza di comunicazioni da parte del contribuente si intendono confermate le variazioni di cui sopra. In tal modo l’Agenzia delle Entrate procede con il calcolo e lo rende noto entro il giorno 15 del secondo mese
successivo alla chiusura del trimestre (entro il 20 settembre per il solo secondo trimestre).
Nell’occasione si ricorda che l’imposta di bollo è dovuta sulle fatture elettroniche, di importo superiore a 77,47 €, relative alle seguenti operazioni non assoggettate ad IVA:
• Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto oggettivo o soggettivo (artt. 2,3,4 e 5 del DPR 633/72);
• Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto territoriale (artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72);
• Operazioni escluse da IV A (art. 15 del DPR 633/72);
• Operazioni esenti da IV A (art. lO del DPR 633/72);
• Operazioni non imponibili per cessioni ad esportatori abituali (art. 8, lettera c), DPR 633/72);
• Operazioni effettuate dai contribuenti nei regimi agevolati dei “forfettari” e dei “minimi”.
Se una fattura riporta sia importi assoggettati ad lVA che importi non assoggettati ad TV A, l’imposta di bollo si applica se questi ultimi risultano di ammontare superiore a 77,47 Euro.
Non sono soggette invece all’ imposta di bollo, pertanto non va prevista in fattura, le operazioni in reverse charge (artt. \7 e 74 del DPR 633/72), le operazioni intracomunitarie (artt. 4\ , 42 e 58 del DL 33111993) e le
esportazioni (art. 8, letto a) e b) del DPR 633/72).