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Obbligo di dotazione del CIN per affitti brevi e strutture ricettive

Obbligo di dotazione del CIN per affitti brevi e strutture ricettive

da Niccolò Betti / martedì, 21 Gennaio 2025 / Pubblicato il News

E’ entrato in vigore dell’obbligo di dotarsi del CIN per esercitare l’attività di affitti brevi e strutture ricettive.
È stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2024, l’avviso che, ai sensi dell’art. 13-ter comma 15 del DL 145/2023, fa scattare il termine di due mesi per l’entrata in vigore delle norme sul CIN.
Va ricordato che la disciplina del codice identificativo nazionale è stata dettata dal decreto “Anticipi” (DL 145/2023) che, all’art. 13-ter, sotto la rubrica “Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale”, ha introdotto anche l’obbligo del CIN e le relative sanzioni.
In particolare, la norma affida al Ministero del Turismo il compito di assegnare, mediante procedura automatizzata e su istanza del locatore o titolare della struttura ricettiva, il CIN alle:

  • unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità
    turistiche e a contratti di locazione breve di cui all’art. 4 del DL 50/2017;
  • strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Quindi, il CIN non riguarda solo le locazioni turistiche e brevi, ma anche alberghi e strutture paralberghiere.
Inoltre, il Ministero del Turismo è competente per la detenzione e gestione della banca dati contenente i dati sul CIN.
Dal 3 Settembre 2024, per ottenere il CIN dal Ministero del Turismo, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve presentare, sul portale BDSR (accessibile al link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it), apposita istanza, corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante:

  • i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;
  • nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di
    sicurezza degli impianti

Ai sensi dell’art. 13-ter, il titolare di strutture turistico ricettive alberghiere o extralberghiere, ovvero il soggetto che proponga o conceda con locazione breve un’unità immobiliare o una porzione di essa priva di CIN si espone alla sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro “in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile” (tali sanzioni non si applicano se lo stesso fatto è sanzionato dalla
normativa regionale).

In base alle indicazioni del citato comma 15 dell’art. 13-ter questa norma non è ancora operativa, ma lo sarà il “sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN”, e quindi il sessantesimo giorno successivo al 3 Settembre 2024.


Lo stesso vale per le norme che impongono ai titolari di strutture ricettive e a chiunque proponga o conceda in locazione, per finalità turistiche o in locazione breve “una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa” di: esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva, “assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici”;

  • indicare il CIN in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

L’obbligo di indicare il CIN negli annunci ovunque pubblicati e comunicati grava anche sui soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e sui soggetti che gestiscono portali telematici, con riferimento a tutte le unità immobiliari destinate alla locazione per finalità turistiche o alla locazione breve.
La mancata esposizione e indicazione del CIN è punita con:

  • la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura
    o dell’immobile, applicata per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale la
    violazione sia stata accertata;
  • la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.

Anche queste sanzioni (riepilogate nella tabella in calce all’articolo) non si applicano se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.
Anche in tal caso, le sanzioni scatteranno solo dopo i 60 giorni di moratoria previsti dal comma 15.
Dato che l’annuncio di entrata in funzione della banca dati è stato pubblicato in G.U. del 3 Settembre 2024 e il sessantesimo giorno successivo al 3 settembre è il 2 novembre 2024, e da questa data, quindi, potrebbero scattare le sanzioni per chi non si è adeguato.
Link UTILI
https://www.ministeroturismo.gov.it/cin-contatti-utili-per-informazioni-sul-codiceidentificativo-
nazionale/

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